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E’ con molta soddisfazione, anche se il sapore è quello consueto di una vittoria di Pirro, che vi riporto la notizia di qualche giorno fa, riguardante due sentenze in difesa degli utenti della strada.
A sostegno della tesi che A.m.i. porta avanti da tempo in ambito sicurezza stradale, in riferimento alle responsabilità di enti costruttori e manutentori delle sedi stradali, delle infrastrutture in genere, giungono queste due sentenze di condanna.
La speranza è che la coscienza popolare prenda quota, che argomenti sopiti vengano risvegliati, che si smetta di pensare alla velocità come causa di incidente e lesione allo stesso tempo.
Le due notizie di cui in breve riporto l’epilogo riguardano l’anello più importante ma anche il più debole del sistema strada: l’utente stesso.
- Il gestore del servizio idrico dell’Aquila è chiamato a risarcire un motociclista caduto (fine 2005)a causa di un allagamento notturno.
Allagamento, si saprà in seguito, dovuto alla rottura di una tubatura dell’acqua. Il provvedimento trova giustificazione nel fatto che il gestore non ha potuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi l’accaduto.
Va precisato che il comune competente (l’Aquila) sia stato giudicato come innocente, in forza dell’aver avvertito per tempo il gestore, il quale è invece giudicato colpevole per la mancata manutenzione
Questa, in sintesi, la decisione del Tribunale con sentenza del 30 marzo scorso. - Pisa: ad essere condannata, stavolta, è la provincia.
L’incidente portò un decesso ed il risarcimento, seppure maggiore di quello imposto nel caso suddetto, non coprirà mai il disastro arrecato.
Un uomo è deceduto in un incidente stradale a causa del ghiaccio presente sulla sede stradale (2002).
L’automobilista (42 anni) perse il controllo della sua automobile per via del ghiaccio (strada provinciale vicino a Orciano Pisano) finendo, di conseguenza, in una scarpata.
Il Tribunale di Pisa ha giudicato come assente la manutenzione.
Amministrazione provinciale ritenuta responsabile ma…., per l’80%, della colpa ( inadeguato spargimento di sale sull’asfalto e mancata segnalazione del pericolo).
E qui c’è la vittoria di Pirro, il fatto amaromche incarna il concetto.Il restante 20% di responsabilità è infatti rimasto a carico del guidatore: era solito transitare in quella strada, e quindi la conosceva al punto da poter prevedere il fatto, il pericolo.
Un sentenza da tenere a mente, simile a quella rischiata dal sottoscritto post frattura causata da buca in tangenziale a Roma (6 anni di causa….).
Nel mio caso, se l’incidente fosse avvenuto di giorno, sarebbe stata causa mia: è vero che la buca era incredibilmente grande, ma proprio per quello visibile e quindi evitabile, non costituente tranello.
Invece essendo il tutto avvenuto a buio pesto fui risarcito dopo appena sei anni di cause, rinvii ed udienze da far saltare i nervi oltre che le finanze…
Assurdità: se guido come il codice della strada prescrive, che sia giorno o notte, poco dovrebbe cambiare.
Ed invece, per la legge, cambia.
Già..
Sapevi quindi che la strada, in linea teorica, sarebbe potuta essere ghiacciata e seppure erano di fatto in assoluto mancanti le indicazioni che il codice della strada prescrive di apporre in quei casi, seppure l’amministrazione non avesse provveduto ( poteva e doveva farlo), a spargere sale per evitare incidenti… tu muori.
E sei anche colpevole.
Si: vittoria di Pirro.
Massimo
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